Proteggiamoci Le mascherine chirurgiche in tnt sono antigoccia e riutilizzabili fino a 10 volte dopo igienizzazione. Non si tratta di un dispositivo medico, né un dispositivo di protezione individuale ma ha lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi e ricadono nell’ambito dei dispositivi medici di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1997.
PRODOTTI SOGGETTI A CREDITO D'IMPOSTA
Art. 30 decreto liquidità dell’8 aprile - estratto (Modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione)
La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. Il secondo e il terzo periodo della disposizione confermano che il credito d’imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all’importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e comunque nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro.
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