Protezione e Segnaletica Covid19 New

PRODOTTI SOGGETTI A CREDITO D'IMPOSTA

Come da Art. 30 decreto liquidità dell’8 aprile le spese per dispositivi di protezione individuale, detergenti mani e disinfettanti saranno soggetti a credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 in basso l'estratto completo.

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PRODOTTI SOGGETTI A CREDITO D'IMPOSTA

Art. 30 decreto liquidità dell’8 aprile - estratto (Modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione)

La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. Il secondo e il terzo periodo della disposizione confermano che il credito d’imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all’importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e comunque nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro.